HUMANITY

Il miracolo è crederci crederci talmente tanto da rendere il miracolo normalità

L’associazione Humanity nasce perché voluta e fortemente desiderata dal suo fondatore e Presidente, la dott.ssa Maria Roccaro. L’associazione si pone come obiettivo primario quello dell’assistenza sanitaria e socio assistenziale a malati fragili non autosufficienti che vivono in famiglie disagiate.

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

É costituita l’organizzazione di volontariato in forma di associazione denominata  “HUMANITY”.

Essa ha sede in Catania.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

Art.2

Finalità

L’associazione persegue fini solidaristici attraverso la promozione dell’assistenza sanitaria a favore della collettività ed in particolare alle persone affette da malattie neuro-degenerative, malattie rare, disabilità mentale o psichiatrica, patologie oncologiche, malati geriatrici, anziani emarginati, persone affette da sindromi ansioso-depressive, da psicosi, da attacchi di panico, da autismo, da HIV o sieropositivi, dializzate, diabetiche con parziale o totale invalidità, persone inabilitate anche in seguito ad incidenti o infortuni stradali, ipo e non vedenti o udenti, persone con patologie croniche debilitanti, e le loro famiglie, mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare medica ed infermieristica.

L’associazione avvierà la realizzazione di tutte le attività correlate, inerenti e propedeutiche che il Consiglio riterrà opportune al fine di procacciarsi i mezzi, anche finanziari, necessari per lo svolgimento di tutti i servizi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà svolgere i seguenti servizi:

  • collaborazione con strutture di assistenza anche a distanza;
  • collaborazione con servizi di assistenza psicologica e fisiatrica;
  • collaborazione con strutture mediche e paramediche specializzate nella cura e nell’assistenza delle famiglie dei malati;
  • collaborazione nei servizi di guardia medica (sia divisionale che interdivisionale) ospedaliera e in cliniche private;
  • collaborazione con strutture di Pronto soccorso e nelle emergenze territoriali;
  • prestazioni ambulatoriali specialistiche attraverso figure professionali abilitate anche in centri diurni per anziani e per pazienti con patologie neurodegenerative;
  • collaborazione in strutture riabilitative.

L’associazione per favorire la divulgazione e la conoscenza delle attività svolte, potrà gestire:

  • la promozione di opere letterarie, teatrali e di spettacoli in genere finalizzati a diffondere gli scopi sociali;
  • la promozione della conoscenza delle malattie presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi (quali ad esempio corsi per la formazione professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;
  • la promozione, il favorire e dare impulso alla Ricerca scientifica svolta da Fondazioni ed enti di ricerca, in special modo, sulle malattie neurodegenerative (in particolare la SLA, e Morbo di Parkinson), sull’Alzheimer, sulle malattie rare e sulle malattie generiche, anche mediante lo stimolo alla costituzione di una Fondazione;
  • la promozione di raccolta fondi, l’acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
  • la pubblicazione di lavori scientifici, statistici e di alcune attività dell’associazione;
  • formare equipe di operatori e professionisti, ovvero, personale medico e paramedico specialistico, psicologi, infermieri, ausiliari socio-assistenziali, operatori socio-sanitari in grado sia di effettuare prestazioni all’interno del nucleo familiare, sia presso strutture ospedaliere o RSA, centri di accoglienza, CSE, CPS, nonché in grado di assicurare supporto al servizio alla persona, una assistenza domiciliare e ospedaliera, controlli su emergenze o stati di emergenza, diurna e/o notturna, stati di reperibilità giornaliera e notturna, sostituzioni del personale;
  • istituire punti di informazione e di collegamento con l’utenza anche su richiesta o a supporto di enti pubblici e privati;
  • fornire servizi di trasporto per persone non autosufficienti sia per problematiche cliniche, che per problematiche sociali ed economiche.

L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all’organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

I servizi e le attività resi dall’organizzazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

L’organizzazione ha la durata illimitata.

Art.3

Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all’organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell’ente.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione.

Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso all’assemblea o, se costituito, al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’organizzazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

Sono organi dell’organizzazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

Art.6

Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione può avvenire anche per e-mail.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

– eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)

– eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);

– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;

– approvare il bilancio preventivo;

– approvare il bilancio consuntivo;

– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16.

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio è eletto dall’assemblea ed è composto da tre componenti, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell’organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, in base alle esigenze e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o, infine, dalla data della e-mail.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

– fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

– sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio annuale;

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

– assumere il personale, nei limiti imposti dall’art. 3 comma 4 L. 266/91;

– nominare il segretario;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.8

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio, è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio. Ha la firma sociale.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;

– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10

Collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione)

(In alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo 10/bis)

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.10/bis

Collegio arbitrale

(In alternativa con il collegio dei probiviri di cui al precedente articolo 10)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Catania il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.11

Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– contributi degli aderenti;

– contributi di privati;

– contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del presidente.

Art.14

Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle  assemblee né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio coincide con l’anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con le maggioranze qualificate di cui all’art. 21 del codice civile.

Art.17

Scioglimento

Lo scioglimento dell’organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze qualificate di cui all’art. 21 del codice civile, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.

L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.